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Istruzioni per le banche depositarie

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Gentili Signori,

All’Assemblea degli Azionisti di Luxottica Group S.p.A. (la Società), da tenersi a Milano il 29 ottobre 2009 in prima convocazione (o il 30 ottobre in seconda convocazione), il consiglio di Amministrazione proporrà l’approvazione di un dividendo lordo di 0,22 per ogni azione ordinaria o ADS (rappresentativo di 1 azione ordinaria Luxottica Group S.p.A.), a valere su utili dell’esercizio 2008 (fermo comunque restando che la Società dispone di riserva straordinaria formata con utili di esercizi precedenti al 2008 di importo eccedente rispetto al dividendo di cui si propone l’approvazione). Il regime fiscale dei dividendi nei riguardi dei soggetti residenti in Italia, è identico sia nel caso che essi siano titolari di ADS che nel caso siano detentori di azioni ordinarie. Tuttavia, poiché il soggetto depositario delle azioni ordinarie a fronte delle quali sono stati emessi gli ADS (Deutsche Bank Trust Company Americas) è non residente, la procedura di accredito del dividendo e di applicazione dell’imposta sostitutiva (ove applicabile) sul dividendo al percettore finale, è sensibilmente differente:

1.      I dividendi spettanti a Vostri clienti residenti in Italia, detentori di azioni ordinarie (acquistate sulla Borsa di Milano e quotate in Euro), verranno a Voi accreditati da Monte Titoli per l’importo lordo (pari a 0,22 per azione); su tali dividendi Voi applicherete la normativa vigente usuale per i dividendi pagati da tutte le società quotate sulla Borsa di Milano (applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,5% o del 27%, a seconda dei casi, ove ne ricorrano i presupposti, con esclusione dei dividendi pagati a clienti “lordisti”).

2.      I dividendi spettanti a Vostri clienti residenti in Italia, titolari di ADS (acquistati sulla Borsa di New York e quotati in US$), verranno a Voi accreditati da Deutsche Bank Trust Company Americas al netto dell’imposta sostitutiva del 27% (e cioè euro 0,1606 per ADS); su tali dividendi Voi non dovrete applicare alcuna imposta aggiuntiva ma, al contrario, i Vostri clienti avranno diritto a richiedere la restituzione parziale o totale dell’imposta sostitutiva già applicata, secondo la procedura di seguito descritta.

La presente lettera riguarda, per l’appunto, esclusivamente il trattamento fiscale del dividendo percepito dai titolari di ADS. Pertanto, qualora tra i Vostri clienti vi fossero esclusivamente detentori di azioni ordinarie Luxottica Group S.p.A. (quotate alla Borsa di Milano), e non anche titolari di ADS Luxottica Group S.p.A. (quotati alla Borsa di New York), il seguito di questa lettera risulterà NON applicabile al Vostro caso.

Tutti i titolari di ADS registrati presso Deutsche Bank Trust Company Americas entro il 25 novembre 2009, sono legittimati a riscuotere il relativo dividendo. In base agli usi della Borsa di New York, si considerano titolari registrati entro il 25 novembre 2009 tutti coloro che hanno acquistato (e ovviamente non rivenduto) gli ADS di Luxottica Group S.p.A. prima della chiusura delle operazioni di borsa del giorno 20 novembre 2009 (il titolo Luxottica è trattato “ex dividend” dal 23 novembre 2009).

Il dividendo è messo in pagamento a Deutsche Bank Trust Company Americas, depositaria delle azioni ordinarie a fronte delle quali sono stati emessi gli ADS, il 26 novembre 2009. Il dividendo è posto in pagamento da Deutsche Bank Trust Company Americas ai portatori di ADS dal  4 dicembre 2009. Conseguentemente, i residenti italiani lo riceveranno tramite Deutsche Bank Trust Company Americas successivamente al 4 dicembre 2009.

Poiché nella fase di distribuzione del dividendo ai possessori residenti italiani di ADS potrebbero sorgere alcuni inconvenienti o dubbi, con la presente Luxottica Group S.p.A. desidera fornire indicazioni sul corretto trattamento dei dividendi stessi a tutti gli operatori bancari e finanziari, fermo restando che la Società stessa sarà ben lieta di fornire ulteriori delucidazioni a quanti lo desiderassero.

Innanzitutto deve essere tenuto presente che i dividendi pagati da Luxottica Group S.p.A. sono proventi di titoli di una società italiana (che, come tale, ha pagato le imposte in Italia) a nulla influendo il fatto che, solo ai fini della trattazione alla Borsa di New York, tali azioni siano negoziate nella forma di ADS.

Per i titolari di ADS fiscalmente residenti in Italia, la norma vigente (art. 27ter del D.P.R. 29 settembre 1973, N. 600) prevede, in via ordinaria, l’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli utili corrisposti ad alcune categorie di soggetti residenti e più precisamente:

1)        persone fisiche residenti nei confronti delle quali l’imposta sostitutiva è applicata nella misura del 12,5%, a titolo definitivo sui dividendi percepiti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1 lettera c-bis del TUIR, non relative ad attività di impresa ai sensi dell’art. 65 del citato testo unico;

2)        soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società, per i quali l’imposta sostitutiva, nella misura del 27% è l’unico regime applicabile.

Per gli altri soggetti fiscalmente residenti in Italia non è prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva, con conseguente tassazione secondo le modalità ordinarie rispettivamente applicabili in base alla categoria di percettori.

Al fine di poter usufruire dei suddetti regimi, gli interessati devono attestare il possesso dei requisiti necessari, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione.

Al momento del pagamento del dividendo di spettanza delle azioni intestate a Deutsche Bank Trust Company Americas (in relazione alle quali sono stati emessi gli ADS), Deutsche Bank S.p.A., che è il subdepositario italiano delle azioni ordinarie della Società per conto di Deutsche Bank Trust Company Americas, applica provvisoriamente l’imposta sostitutiva del 27%, e ciò in quanto non è dato conoscere al momento dell'accredito dei dividendi, se i portatori di ADS siano o meno residenti in Italia. Ne consegue che l’importo effettivamente ricevuto dai titolari di ADS italiani è già al netto dell’imposta sostitutiva del 27%.

Deutsche Bank S.p.A. ha predisposto, per i titolari di ADS residenti in Italia, una procedura mediante la quale gli stessi possono beneficiare della corretta applicazione/non applicazione dell’imposta sostitutiva in luogo del 27%.

A tali fini, in qualità di banca depositaria, Vi invitiamo a fornire quanto prima e non oltre il 21 dicembre 2009, a Deutsche Bank S.p.A., la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA BANCA AGENTE (cfr. Allegati H/H bis/H ter in relazione alla soggettività fiscale del titolare di ADS Vostro depositante) di richiesta di restituzione totale o parziale dell’imposta sostitutiva del 27%.

Riteniamo in proposito che, in relazione al mandato di incasso degli utili azionari conferitoVi dai Vostri depositanti in sede di stipula del contratto di deposito e amministrazione titoli, ovvero con atto separato, in qualità di banca depositaria, siate in grado, ovvero abbiate l’obbligo contrattuale nei confronti dei vostri depositanti, di inoltrare i suddetti allegati H.

In alternativa alla compilazione da parte della banca depositaria degli Allegati H, ricordiamo che ai fini della restituzione integrale o parziale dell’imposta sostitutiva, i titolari di ADS possono inviare a Deutsche Bank S.p.A. la documentazione di cui agli Allegati A, B, C, D, E, F, G.

In concreto gli Istituti di Credito italiani dovranno attenersi alle istruzioni che seguono:

1)        dovranno accreditare i dividendi, già assoggettati all’imposta sostitutiva del 27%, senza ulteriore prelievo, e dovranno attivarsi per l’inoltro alla Deutsche Bank S.p.A. entro il 21 dicembre 2009  della dichiarazione sostitutiva (Allegati H) o delle richieste di restituzione (allegati A, B, C, D, E, F, G);

2)        non dovranno emettere certificazione ex Art. 7-bis D.P.R. 600/73 qualora sia presentata dichiarazione sostitutiva (Allegati H) o richiesta di restituzione (Allegati A, B, C, D, E, F, G); dovranno, viceversa, se del caso, emettere certificazione ex Art. 7-bis D.P.R. 600/73 qualora non venga inoltrata la suddetta documentazione alla Deutsche Bank S.p.A.

Deutsche Bank S.p.A. provvederà ad inoltrare a Deutsche Bank Trust Company Americas tutta la documentazione ricevuta.

Deutsche Bank Trust Company Americas quindi provvederà per il tramite delle DTC (Depository Trust Company) indicate negli allegati H ad accreditare a ciascun Istituto di Credito la differenza fra l’imposta sostitutiva del 27% e quella prevista dal regime fiscale di ciascun beneficiario residente in Italia al netto di una commissione di retrocessione pari a $ 0,005 per ADR con un minimo di $ 25 ed un massimo di $ 5.000,00 e per un quantitativo di azioni ADS per ogni cliente superiore a 500.

Deutsche Bank S.p.A.,  entro il 28 febbraio 2010, provvederà ad emettere la certificazione sostitutiva del mod. ex Art. 7-bis D.P.R. 600/73 (ex Mod. RAD), se dovuta, intestata ai singoli titolari di ADS.

I moduli per la richiesta di restituzione dell’imposta sostitutiva (Allegati A, B, C, D, E, F, G) sono disponibili presso Luxottica Group S.p.A., Tel 0437 644527, presso la Deutsche Bank S.p.A. Piazza del Calendario 3 – 20126 Milano, att.ne Sig. Michele Vitulli, Tel. 02.4024.3938 michele.vitulli@db.com oppure Sig.ra Elena Geruntino Tel. 02.4024.2627   elena.geruntino@db.com, o scaricabili via web dal sito Luxottica (www.luxottica.com).

Ci auguriamo di aver sufficientemente chiarito gli eventuali dubbi relativi al pagamento dei dividendi da parte della nostra Società e restiamo comunque a disposizione per ogni ulteriore informazione.

 
 

Moduli scaricabili dal sito della Società:

Nonché, del pari scaricabili dal sito della Società:

 



Aggiornato il: 16 MARZO 2012
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